Dl. N. 78/2010. Emendamenti Apportati Al Testo Da


Con messaggi nn. 82 – 84 e 90/2010 vi abbiamo relazionato su alcune delle modifiche di carattere previdenziale e assistenziale inserite nel Dl. n. 78 relativo a “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

Ci corre l’obbligo di avvisare le strutture territoriali che in base al testo attualmente in votazione al Senato sono stati apportati degli emendamenti rispetto a quello precedente, alcuni dei quali, se confermati, modificheranno profondamente gli scenari oggi esistenti in materia di ricongiunzione e trasferimenti di contribuzione.

Esaminiamo, oggi, le parti del testo che, a nostro parere, rivestono carattere di urgenza.

Legge n. 29/1979 (Ricongiunzione periodi assicurativi)

Art. 1 L. 29/1979 - Il comma 12-septies dell’articolo 12 del testo prevede che “A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 3, 4 e 5, della medesima legge. L’onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall’articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.”.

In sostanza, a decorrere dal 1° luglio scorso la ricongiunzione della contribuzione versata presso forme di previdenza sostitutive ed esclusive (es. INPDAP, Ipost, Fondo Fs, ecc) all’assicurazione generale obbligatoria Inps, prevista precedententemente in forma gratuita, sarà soggetta ad onere come per le ricongiunzioni art. 2 L. 29/1979 (ricongiunzione contribuzione presso gestioni esonerative ed esclusive).

Calcolo Onere ricongiunzione art. 1 e 2 L.29/1979 Il comma 12-decies dell’art. 12 del testo prevede: All’art. 4 comma 1, della Legge 7 luglio 1980 n. 299, di conversione del decreto-legge 7 maggio 1980 n. 153, le parole “approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964” sono sostituite dalle seguenti: “ come successivamente adeguati in base alla normativa vigente”

Ciò significa che le tabelle attuariali di miglio favore utilizzate fino ad oggi per il calcolo dell’onere di ricongiunzione per gli iscritti alle Casse pensioni gestite dall’INPDAP (o fondi, casse a cui si applicano analoghi ordinamenti pensionistici), indicate nella norma sopra citata, sono sostituite dalle tabelle successivamente modificate e più onerose per gli interessati.

Legge n. 322/1958

Il comma 12-undecies dell’articolo 12 del testo prevede che “Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l’art. 40 della legge 22 novembre 1962, n, 1646, l’art. 124 de3l DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, l’art. 21, comma 4 e l’art. 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.”.

Le norme abrogate riguardano sostanzialmente le procedure che venivano attivate d’ufficio o a domanda per la generalità dei pubblici dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro senza aver acquisito il diritto a pensione nella gestione di previdenza a cui erano iscritti (INPDAP, IPOST, ecc), consistente nella costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS per il corrispondente periodo di lavoro svolto con la Pubblica Amministrazione.

Da una prima lettura, a parere dello scrivente ufficio, molteplici sono le perplessità che sorgono in ordine alle decorrenze degli effetti delle norme qui trattate, per cui ci riserviamo di entrare nel merito non appena vi sarà il testo legislativo definitivo.

Ricordiamo inoltre che la “manovra” contiene ulteriori, importanti, novità in materia di accesso per le donne del comparto pubblico che vedranno innalzato, dal 2012, il requisito per l’accesso a pensione di vecchiaia dai 61 ai 65 anni e, a decorrere dal 2015, di nuovi requisiti di età e di somma dell’età anagrafica e dei contributi che, ritenendole lontane nel tempo, torneremo ad affrontare più dettagliatamente, nel prossimo futuro.

Ricordiamo infine, ancorché superfluo, che, essendo in testo non ancora convertito in legge dalle Camere, queste modifiche non sono ancora entrate in vigore.

Autore: ITAL UIL VERONA
Data: 21-07-2010

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